Convezione EBSiL con la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e Napoli

La Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e quella di Napoli, al fine di promuovere la conoscenza del diritto del lavoro, della legislazione sociale e della prevenzione in materia di sicurezza del lavoro attraverso corsi di formazione ha firmato, ai sensi degli art. 1,10 37 comma 12 di cui al D. Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.lgs 106/2009, una Convenzione con EBSil - Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro nelle PMI. Lo scopo preminente è quella di promuovere la conoscenza del diritto del lavoro, della legislazione sociale e della prevenzione in materia di sicurezza.

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Convenzione del 17 novembre 2009 [DPL Roma]
Convenzione del 18 maggio 2010 [DPL Napoli]

 
Il problema della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, che ha recepito oltre al D.Lgs. 494/96, (di cui ha mantenuto la struttura nella sua essenza giuridica) un insieme sistematico di leggi e decreti che da oltre 50 anni, sono state il punto di riferimento del sistema legislativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori .

Tra le leggi più importanti recepite dal nuovo Testo Unico ricordiamo il DPR 547/55, il DPR 164/56 e il DPR 303/56 inerente l'igiene degli ambienti e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Poche ma sostanziali le modifiche introdotte dal nuovo apparato normativo. In particolare il perfezionamento di alcuni aspetti fondamentali, tra cui il rafforzamento e l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio che con l'art. 158, vede il coordinatore per la sicurezza un soggetto giuridicamente perseguibile, nonostante le rivisitazioni introdotte con il D. Lgs. 106/09, che ha ridotto le sanzioni pecuniarie.
 
Il valore della Bilateralita'
A fronte delle numerose richieste di accreditamento che ci sono giunte, si rendo opportuno evidenziare quanto di seguito. Gli Enti Bilaterali, non nascono certamente all'interno delle attuali norme prevenzionali, ma ne costituiscono un caposaldo sicuramente rafforzato in termini di collaborazione e di opportunità. La bilateralità nel suo significato più profondo questo è, nulla più. Ovvero la possibilità che una azienda riceva il giusto supporto affinchè le norme di prevenzione e protezione siano coerentemente applicate in ordine ai disposti normativi di riferimento.  
Sicuramente nelle accezioni comunitarie non si è mai intesa la supremazia di ditti Enti su processi aziendali il cui rispetto ricade in via principale sul datore di lavoro.

In nessuna disposizione legislativa, presente e passata si è inteso surrogare le attività formative ad esclusivo appannaggio degli Enti Bilaterali. Gli stessi hanno il precipuo scopo di supportare le aziende non di sostituirsi ad esse, nella maniera più assoluta e pregnante. Qualsiasi atto tendente a superare, quello che dovrebbe costituire un caposaldo non solo normativo ma etico professionale, è di per se deprechevole perchè tendenzialmente rivolto a scopi  lucrativi ben lontani da logiche bilaterali. L'EBSIL opera in tal senso.
 
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