DM 04.03.2013 - Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, sulla G.U. n. 67 del 21.03.2013
Con Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 sono stati pubblicati i «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare» individuati, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le attività lavorative oggetto del decreto si riferiscono alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con D.M. 10/07/2002, le cui previsioni sono fatte salve.
L'applicazione dei criteri di cui al decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Accordo 25 luglio 2012 sulla formazione dei datori di lavoro
Sono state pubblicate le Linee Guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, che regolano l'attività di formazione del datore di lavoro, che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio RSPP di prevenzione e protezione, oltre a quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Il documento recante “Adeguamento e Linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” è stato approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, con il titolo Accordo 25.07.2012
Nel documento vengono forniti i chiarimenti per una corretta applicazione del citato Accordo con particolare riferimento a :
- Efficacia degli Accordi
- Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
- Formazione in modalità e-learning
- Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
- Aggiornamento della formazione
- Formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008
Per scaricare i documenti "Accordo 25 luglio 2012" e "Linee guida per la formazione dei datori di lavoro", cliccare sui seguenti collegamenti che si riferiscono a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione Sicurezza Lavoro.
- Linee guida per la formazione dei datori di lavoro
Circolare Ministeriale n. 13/2012 - PRECISAZIONI
Continuano a pervenire allo scrivente Ente, diverse richieste di chiarimento in ordine alla emanazione della Circolare del Ministero del lavoro n. 13 del 2012 che ha fornito indicazione circa il concetto di organismo paritetico nel settore edile.
A tal proposito, per la salvaguardia del lavoro fin qui svolto dai nostri associati si rende opportuno fornire la seguente indicazione:
Innanzitutto, le previsioni contemplate all’interno della vigente disposizione prevenzionale non indicano cosa si intenda per sindacato comparativamente più rappresentativo né tantomeno si può addurre alla locuzione in esame il significato numerico di rilevanza negoziale.
In altri termini, da nessuna parte è riportato come il sindacato più forte (inteso come capacità di difendere i diritti dei propri iscritti) sia quello numericamente più importante.
Questo assunto è stato asserito dalla Corte di Cassazione con le riportate sentenze 15/1975, 541/1974,334/1988, 30/1990, nelle quali viene, appunto, specificato che con l’espressione comparativamente più rappresentativi non si fa riferimento ai soli sindacati con maggiore consistenza numerica, ma quelli sostanzialmente più forti.
Secondo punto: la norma è “in bianco”, non esiste infatti una sanzione specifica in riferimento a quanto riportato e le Circolari Ministeriali, ancorché atti di primaria importanza, NON sono fonti di diritto. Si ricorda che uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di analogia della norma penale. Al giudice penale è fatto espresso divieto di applicare pene a fatti non previsti dalla legge come reato e di applicare pene più severe rispetto a quelle previste.
Terzo e più importante punto: anche se la norma fosse tra quelle sanzionate con maggiore fermezza all’interno del nostro ordinamento, la nostra Costituzione al’art. 25 comma 2, enuclea con fermezza assoluta che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Quindi tutti i corsi organizzati prima della diramazione della Circolare (non si può parlare di entrata in vigore in quanto non è atto di legge) sono da considerarsi validi
Il PresidenteFabrizio BottiniUltimi Eventi
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